Precisazioni sulle sentenze della Corte d’Appello di Milano sul contenzioso FASTWEB-Telecom Italia

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Comunicati 17/05/2006
Con riferimento a quanto pubblicato oggi da un'agenzia di stampa in merito alla decisione della Corte d'Appello di Milano sul ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti di FASTWEB per abuso di posizione dominante, si precisa che l'ordinanza...

Milano, 17 maggio 2006 - Con riferimento a quanto pubblicato oggi da un'agenzia di stampa in merito alla decisione della Corte d'Appello di Milano sul ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti di FASTWEB per abuso di posizione dominante, si precisa che l'ordinanza:

  • nel rigettare la domanda cautelare proposta da Telecom Italia, non ha individuato alcuna posizione peculiare di FASTWEB nel mercato delle telecomunicazioni, limitandosi a ricordare che ogni operatore di rete, essendo l'unico soggetto in grado di offrire il servizio di terminazione delle chiamate telefoniche sulla propria rete, detiene in tale ambito una posizione dominante;
  • non ha individuato alcuni indizio abusivo nel comportamento di FASTWEB;
  • ha condannato Telecom Italia al pagamento di tutte le spese processuali.

Per quanto riguarda, invece, il ricorso presentato da FASTWEB, sempre presso la Corte d'Appello di Milano, nei confronti di Telecom Italia sui temi del winback, l'ordinanza ha accertato che l'attività tesa a recuperare, a qualunque costo, gli utenti migrati in FASTWEB era condotta attraverso molteplici e gravi comportamenti abusivi e con un intento programmatico teso ad escludere il concorrente. Tale decisione, accogliendo la domanda di FASTWEB, ordina a Telecom Italia di "astenersi dal proseguire nei comportamenti abusivi esaminati in motivazione, ed in particolare consistenti: nell'utilizzo delle informazioni sugli ex clienti da parte delle sue divisioni commerciali per attività mirate di winback, ed effettuate soprattutto mediante chiamate telefoniche agli ex clienti migrati presso FASTWEB; nell'utilizzo dei dati forniti dagli ex clienti sul nuovo gestore in sede di recesso dai contratti in essere con richiesta di number portability; nell'incentivazione della propria rete di vendita attraverso provvigioni maggiorate e altre forme d'incentivazione selettivamente collegate esclusivamente alla riconquista di clienti di FASTWEB; nell'offerta di servizi a condizioni di favore selettivamente riservate agli attuali clienti FASTWEB per convincerli a ritornare in Telecom; e in attività di denigrazione ai danni di FASTWEB."

Inoltre il giudice ha fissato in 500 ? la somma che Telecom Italia dovrà pagare a FASTWEB per ogni violazione o inosservanza successiva alla sentenza.

Entrambe le ordinanze, benché appellabili, sono immediatamente esecutive e non necessitano di alcuna ulteriore fase di merito puramente eventuale.

 Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al testo integrale delle ordinanze.