Puoi recuperare la bolletta tramite l’Area Clienti sul sito www.fastweb.it o richiederne una copia chiamando il numero verde 800 77 83 83 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00).
Per reclamo si intende una segnalazione scritta che un consumatore può effettuare per un servizio ricevuto che non rispetta i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, oltre che per guasti o problemi legati alla rete elettrica.
Per presentare un reclamo puoi utilizzare il modulo che trovi disponibile online nella sezione Modulistica. Per l’invio della segnalazione puoi utilizzare i seguenti canali:
Il reclamo deve contenere:
L’invio del reclamo non comporta nessun costo. Pertanto, non riceverai nessun addebito in bolletta inerente alla gestione dello stesso.
La risposta scritta motivata al reclamo dovrà esserti inviata entro 30 giorni solari dal giorno in cui abbiamo ricevuto il tuo reclamo, così come stabilito nella Delibera ARERA 413/2016/R/com.
Se non ti rispondiamo o ti rispondiamo dopo più di 30 giorni solari, avrai diritto nella prima bolletta utile, o comunque fino ad un massimo di 80 giorni, ad un indennizzo automatico di 25,00€, se la risposta arriva entro 80-120giorni l’indennizzo sarà pari a 50 € se arriva oltre i 120 giorni sarà di 75 €.
L'indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.
Se hai inviato, per errore, il reclamo ad un indirizzo Fastweb diverso da quelli indicati sulla bolletta per l'invio dei reclami, provvederemo noi a farlo pervenire agli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all'indirizzo esatto.
Ricorda che il reclamo può essere inviato ai seguenti canali:
Secondo la regolamentazione del settore, non possiamo sospendere la fornitura in presenza di un reclamo se prima non abbiamo fornito una risposta motivata al reclamo inviato.
Il canone RAI è un’imposta prevista dalla legge R.D.L.21/02/1938 n.246 e va pagato una volta all’anno da chi possiede uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, dunque, il canone TV ordinario va pagato da chi detiene apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
La Legge di stabilità 2016 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato venga addebitato direttamente sulla bolletta della luce, dal Fornitore di energia elettrica, ai clienti che hanno un’utenza domestica e risiedono presso l’indirizzo di fornitura.
Per verificare se l’utenza è considerata “domestica”, basta controllare la prima pagina della bolletta nella sezione “Dati Fornitura” e cercare la voce “Tipologia cliente”, dove si troverà la dicitura “domestico residente”.
L’importo del canone televisivo nel 2024 è di 70€ all’anno e verrà suddiviso in 10 rate da 7€ ciascuna, addebitate nelle bollette dell’elettricità da gennaio a ottobre.
Sulla prima pagina della bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, si troverà una voce specifica con l’importo relativo alle rate del canone.
Il canone potrà essere addebitato con importi diversi a seconda del periodo in cui è stata attivata la fornitura di energia elettrica, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
Attivazione Utenza | N.Rate | Importo della rata (€) |
---|---|---|
Gennaio | 10 | 7,00 |
Febbraio | 9 | 7,31 |
Marzo | 8 | 7,52 |
Aprile | 7 | 7,79 |
Maggio | 6 | 8,16 |
Giugno | 5 | 8,67 |
Luglio | 4 | 9,44 |
Agosto | 3 | 10,71 |
Settembre | 2 | 13,27 |
Ottobre (*) | 1 | 20,94 |
Novembre (*) | 1 | 15,33 |
Dicembre (*) | 1 | 9,74 |
*L’importo sarà addebitato in un’unica soluzione nella prima rata dell’anno successivo.
Il canone RAI non è previsto:
Per evitare l’addebito in bolletta è dunque possibile compilare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, purché nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la modulistica con le relative istruzioni per ottenere l’esenzione nei casi previsti (seconde case, cittadini con età superiore ai 75 anni con reddito non superiore agli 8000€/anno, diplomatici e militari stranieri e cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv).
Se si rientra in una delle categorie che rispondono ai requisiti sopra riportati, deve essere compilato e inviato un modulo di Dichiarazione Sostitutiva per comunicare il diritto all’esenzione e non ricevere l’addebito in bolletta. Tale dichiarazione deve essere inviata entro le seguenti date:
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno tramite uno dei seguenti canali:
Comunicando l'autolettura, sarà possibile mantenere il profilo di consumo costantemente aggiornato.
Anche senza una lettura reale, si riceverà una bolletta che riflette sempre con precisione i consumi effettivi.
Se la fornitura è alimentata da un contatore elettronico e teleletto non è più necessario comunicare l’Autolettura secondo la delibera ARERA n. 738/16.
Tuttavia, può capitare che, anche in presenza di un contatore elettronico, le letture non siano trasmesse o che la fornitura sia alimentata da un contatore monorario e non teleletto. Il nostro consiglio è quello di verificare sempre la tipologia di letture presenti in bolletta.
Per effettuare l’Autolettura sono necessari:
Se la fornitura è alimentata da un contatore elettronico e teleletto non è obbligatorio comunicare l’Autolettura, tuttavia, può capitare chele letture non siano trasmesse o che la fornitura sia alimentata da un contatore monorario e non teleletto. Motivo per cui si invita a verificare sempre la tipologia di letture presenti in bolletta.
La lettura comunicata, se validata dal distributore, verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta.
È possibile comunicare l'Autolettura secondo le seguenti:
Se la fornitura è alimentata da un contatore elettronico e teleletto non è più necessario comunicare l’Autolettura secondo la delibera ARERA n. 738/16.
Tuttavia, può capitare che anche in presenza di un contatore elettronico le letture non siano trasmesse o semplicemente la fornitura è alimentata da un contatore trattato monorario e non teleletto. Motivo per cui si invita a verificare sempre la tipologia di letture presenti in bolletta.
Nel display del contatore i dati che dovrai comunicarci fanno riferimento ai valori A1, A2 e A3 del “Periodo Attuale”.
È consigliabile comunicarla entro l’ultima settimana del mese.
Una volta comunicata l’autolettura, la stessa sarà presa in carico da Fastweb e trasmessa al Distributore entro 4 giorni lavorativi, a meno che non risulti palesemente errata, come nel caso di un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile.
Ti consigliamo di contattare il Distributore della tua zona per la segnalazione del guasto. I recapiti puoi trovarli in bolletta nella sezione “Segnalazione e guasti”.
Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici; inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
Dal 1° gennaio 2021 per ottenere il bonus per disagio economico è sufficiente presentare ogni anno (ad esempio presso Comune, CAF, sito INPS) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE).
Il valore dei bonus varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, in base al valore dell’ISEE e, per quanto riguarda il gas, in base all’utilizzo dello stesso e all’ubicazione della fornitura. Tali valori vengono aggiornati periodicamente dall’Autorità ARERA.
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, in maniera proporzionale al periodo di fatturazione, alla voce di spesa “Bonus sociale”, suddiviso nelle diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi.
Chi ha diritto al bonus sociale per disagio economico non deve più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF: è sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE utilizzata per accedere alle varie prestazioni sociali agevolate. Il bonus per disagio economico ha una durata di 12 mesi e l’assegnazione del bonus per l’anno 2024 dipende dalla data di presentazione DSU.
Se la DSU viene presentata nel primo trimestre del 2024, il bonus avrà validità dal 1° gennaio 2024, comprendendo 12 rate mensili e terminando il 31 dicembre 2024. Tuttavia, se la DSU viene inoltrata dopo il primo trimestre, il bonus avrà inizio secondo i tempi standard previsti dalle regolazioni (delibera 63/21).
Il bonus per disagio economico viene riconosciuto da un anno all’altro, a condizione che gli aventi diritto presentino ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE).
L’erogazione del bonus senza interruzioni da un anno a quello successivo dipende dalla data in cui viene presentata la DSU nei diversi anni.
Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare la DSU almeno un mese prima della scadenza del bonus precedente (la data di inizio agevolazione sarà comunque stabilita dal SII).
No. Se la fornitura viene disattivata o trasferita prima della scadenza del periodo di agevolazione, la parte restante del bonus base e del bonus integrativo, se previsto, sarà comunque riconosciuta nella fattura di chiusura, assicurando così l’utilizzo completo del periodo di agevolazione.
In caso di cambio fornitore o del tipo di contratto, il bonus continua ad essere erogato per la durata prevista.
Sì, quando viene rilevata la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
ATTENZIONE: se non hai più i requisiti per il bonus devi informare il tuo Fornitore. In caso contrario, continuerai a percepire il bonus senza averne titolo, e verrà attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non hai più diritto.
Per maggiori informazioni contatta il servizio gratuito di informazioni e assistenza dello sportello per il consumatore al numero verde 800166654
L’assicurazione Clienti Finali è la polizza assicurativa, nazionale e collettiva, stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali del gas per tutelare, questi ultimi, nel caso di incidenti o infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, che hanno origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di riconsegna del gas (PDR) assicurato.
L’assicurazione, valida su tutto il territorio nazionale, è attivata in via automatica ed è regolamentata dalla Deliberazione 19 maggio 2020 n.167/2020/R/GAS “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024”.
I clienti inclusi nella copertura assicurativa sono:
La polizza ha per oggetto l’assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionale, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d’intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.”. In sostanza la polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione, anche se determinati da suicidio o tentato suicidio.
Si rende disponibile link: La polizza assicurativa
In caso di sinistro, il Cliente danneggiato deve inoltrare la denuncia al CIG, direttamente tramite altra persona fisica o giuridica che ne abbia la facoltà. Utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comitato (www.cig.it) alla pagina “Assicurazione”, oppure nella sezione Modulistica (Modulo di denuncia del sinistro) di questo sito.
Sarà cura del CIG provvedere alla trasmissione delle denunce alla Società assicurativa e ad informare l’Assicurato e/o il Danneggiato in merito ai suoi obblighi e diritti riconducibili alla suddetta polizza.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e per ricevere informazioni sullo stato delle pratiche puoi utilizzare i seguenti canali di contatto del CIG:
Si rende disponibili: Modulo di denuncia di sinistro (MDS)
Il Protocollo di Autoregolazione introduce ulteriori procedure di controllo rispetto alla Delibera n. 228/2017/R/COM prevista da Arera il 6 aprile 2017, e illustra i provvedimenti che Fastweb ha adottato al fine di offrire ulteriori garanzie rispetto a quelle già previste dalla normativa applicabile, in particolare dal Codice di Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), per contrastare il fenomeno delle eventuali pratiche commerciali scorrette e delle attivazioni di contratti non richiesti per le forniture di energia elettrica e/o di gas naturale.
Il Mix Energetico, o Fuel Mix, rappresenta la composizione delle fonti energetiche primarie utilizzate per generare l'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita ai consumatori finali. Nel dettaglio delle bollette, i Fornitori sono tenuti a presentare una tabella informativa che illustra la composizione dell'energia elettrica venduta ai clienti di Fastweb, confrontandola con il mix energetico medio a livello nazionale.
Ogni tabella indica la quota percentuale di energia elettrica prodotta dalle diverse fonti, classificate in fonti rinnovabili, carbone, gas naturale, prodotto petroliferi, nucleare, altre fonti.
Fuel Mix | ||||
---|---|---|---|---|
Comunicazione ai sensi dell'Art. 8 del Decreto 14 luglio 2023 n.224 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica nei due anni precedenti: | ||||
Fuel Mix Fastweb S.p.A. Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti |
Fuel Mix Nazionale Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico Italiano nei due anni precedenti |
|||
Fonti primarie utilizzate | 2022 (consuntivo) | 2023 (pre-consuntivo) | 2022 (consuntivo) | 2023 (pre-consuntivo) |
Fonti rinnovabili | ND | 100% | 7,30% | 7,02% |
Carbone | ND | 0.00% | 16,58% | 18,96% |
Gas Naturale | ND | 0.00% | 65,00% | 62,32% |
Prodotti Petroliferi | ND | 0.00% | 1,70% | 1,66% |
Nucleare | ND | 0.00% | 2,81% | 2,99% |
Altre fonti | ND | 0.00% | 6,61% | 7,05% |
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), conformemente all'articolo 8 del Decreto 14 luglio 2023 n.224 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in sinergia con Terna, stabilisce i mix di combustibili impiegati nella generazione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano. Questo processo coinvolge l'elaborazione delle informazioni fornite dai vari produttori di energia elettrica.
Il Servizio Conciliazione dell'Autorità è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato (o SII) e del teleriscaldamento/teleraffrescamento (o telecalore), che agevola la risoluzione della controversia insorta con l'operatore di energia (venditore e/o distributore), il gestore idrico o l'operatore del telecalore, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore.
In base a quanto previsto dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione - TICO), dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione per tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio.
Possono attivare il Servizio Conciliazione:
Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
Il Servizio Conciliazione non è attivabile dai clienti multisito con almeno un punto di prelievo/riconsegna non connesso in BT, MT o BP.
E' possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto al proprio operatore/gestore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo (50 giorni per il settore idrico). E' anche possibile attivare il Servizio in presenza di un rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale. Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia:
Il cliente/utente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti. Se non risultano allegati tutti i documenti, la Segreteria del Servizio Conciliazione comunica al cliente/utente finale di integrare la propria domanda entro 7 giorni. Se il cliente/utente non provvede all'integrazione nel termine indicato, non sarà possibile attivare il Servizio Conciliazione (la domanda incompleta e non integrata sarà infatti archiviata). Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell'ausilio di un'Associazione o di altro delegato, il cliente/utente finale domestico, che agisce in prima persona, può presentare la domanda in modalità offline, mediante fax o posta, ferma restando la gestione on line della procedura.
Il cliente può decidere di ritirarsi, ossia rinunciare all'esperimento della procedura di conciliazione, inviando in qualsiasi momento tempestiva comunicazione al Servizio Conciliazione.
Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo, ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Anche il distributore convocato quale ausilio tecnico, in accordo con la parte attivante, ha facoltà di sottoscrivere l'accordo assumendo specifici obblighi.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo o qualora l'operatore/gestore, pur obbligato, non partecipi all'incontro, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo. In questi casi, il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, si considera esperito e il cliente/utente potrà rivolgersi eventualmente al giudice per risolvere la controversia.
Se il cliente/utente non si presenta all'incontro, la domanda è archiviata e il tentativo non si considera svolto.
Dal 1° luglio 2024 anche per i clienti domestici terminerà il mercato tutelato per il servizio Luce.
Il termine del Mercato Tutelato è previsto dal “Decreto Bersani” del 1999 secondo il quale (in base alle regole per la liberalizzazione del mercato energetico) il servizio di tutela doveva essere temporaneo, utile ad ammorbidire il passaggio dal totale monopolio alla totale liberalizzazione.
Il servizio di maggiore tutela è denominato in questo modo poiché il costo della materia prima è determinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nel contesto del mercato libero, al contrario, alcuni costi, tra cui quello della materia prima, sono stabiliti autonomamente da ciascun Fornitore.
Quando finirà il mercato tutelato, tutti i consumatori dovranno passare al mercato libero.
Per chi ha un’utenza luce nel mercato tutelato, le utenze verranno messe all’asta nelle diverse zone d’Italia: è possibile, quindi, che il tuo Fornitore cambi dopo il 1° luglio 2024. In questo caso verranno applicate le condizioni contrattuali del “Servizio di Tutele Graduali”, che corrispondono all’offerta PLACET del Fornitore che vincerà “il lotto d’asta”.
Le condizioni PLACET, infatti, verranno decise dal singolo Fornitore e non più dall’ARERA.
Per le persone cosiddette “vulnerabili” è previsto un “Servizio di Tutela”, cioè un prolungamento del mercato tutelato come lo conosciamo oggi. In queste categorie rientra chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate, chi ha una disabilità, chi vive in un’abitazione di emergenza a causa di una calamità naturale e chi ha più di 75 anni, a prescindere dal reddito. Per chi è già in regime di tutela, non cambierà nulla. Chi invece ha queste caratteristiche ma ha scelto un Fornitore del mercato libero, potrà tornare nel tutelato.
Per l’attivazione delle offerte luce hai bisogno:
Tutti i mesi! La trovi disponibile nella tua area riservata.
L’esecuzione anticipata del contratto è una richiesta che puoi inviare compilando il modulo (mettere pdf modulo), grazie alla quale gestiremo la tua richiesta di attivazione della fornitura senza attendere i 14 giorni previsti per il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art 50 comma 3 Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Questo potrà comportare un anticipo dell'attivazione della fornitura rispetto alle tempistiche normalmente previste.
Anche se richiedi l'attivazione anticipata, puoi comunque esercitare il diritto di ripensamento entro i 14 giorni dalla conclusione del contratto.
Sì. Hai a disposizione 14 giorni dalla firma per poter annullare l'attivazione, e sarà come se non avessi mai cambiato Fornitore. Passati i 14 giorni di ripensamento avrai comunque la possibilità di cambiare Fornitore, senza penali.
Se non hai più bisogno del servizio di fornitura, e vuoi disattivare il contatore, puoi richiedere la disdetta con queste modalità:
Il cambio di Fornitore non prevede interruzione del servizio di fornitura dell’energia. La separazione tra il Fornitore e il Distributore di energia consente lo “switch” ossia il passaggio al nuovo operatore quando il contatore è già attivo, e non implica modifiche tecniche all’impianto elettrico o al contatore (che invece sono gestite dal Distributore).
Per questa richiesta dovrai rivolgerti all’Agenzia delle Entrate che poi ce lo comunicherà in modo automatico. Se ti ritrovi il canone in bolletta e ritieni di non doverlo pagare chiama il numero verde 800.001.199.
Il codice POD (Punto di Consegna) è un codice univoco alfanumerico, che identifica il punto della tua fornitura di energia, e corrisponde al punto in cui si trova il contatore di energia elettrica. Lo trovi nella bolletta tra i dati di fornitura e nella tua area Cliente.
Puoi trovare il consumo annuo in bolletta, solitamente nella seconda pagina
Puoi trovare la potenza impegnata sulla bolletta della luce, sul contratto di fornitura o direttamente sul contatore se di seconda generazione/2G.
Gli oneri di sistema rappresentano i costi a carico degli operatori del sistema elettrico per garantire la gestione, il corretto funzionamento e la stabilità del sistema elettrico nazionale. Rappresentano mediamente circa il 20% del costo annuo totale della bolletta della luce, e sono regolamentati e determinati dalle autorità competenti nel settore dell'energia elettrica al fine di garantire una corretta allocazione dei costi tra gli operatori.
Le "perdite di rete" si riferiscono alla quantità di energia che si disperde durante il trasporto e la distribuzione dell'elettricità attraverso le reti di trasmissione e distribuzione. Queste perdite sono dovute alla resistenza del passaggio della corrente nella rete elettrica e nei cavi. Di solito le perdite di rete, per le forniture in bassa tensione, come quelle domestiche, equivalgono al 10% della corrente erogata.
Passare a Fastweb non comporta costi di disattivazione o attivazione del contatore. Il processo di cambio operatore è regolamentato per garantire una transizione agevole e senza oneri aggiuntivi per il consumatore.
Se desideri cambiare il contatore della tua fornitura elettrica, dovrai rivolgerti al Distributore locale di energia elettrica, che è responsabile della gestione e manutenzione della rete di distribuzione e dei contatori.
Fastweb gestirà le variazioni relative al contratto di fornitura energetica, ma il cambio fisico del contatore è di competenza del distributore locale.
Ecco come puoi procedere:
Contatta il Distributore locale che gestisce la tua zona. Queste informazioni sono generalmente disponibili sulla tua bolletta o le puoi cercare sul sito web del Distributore. Per richiedere il cambio del contatore potrebbero essere necessarie informazioni specifiche, come la motivazione del cambio o eventuali requisiti tecnici.
Il Distributore ti guiderà attraverso il processo, e confermerà i dettagli del cambio del contatore, compresi eventuali costi associati o procedure particolari.
Il costo complessivo della fornitura di energia è composto da:
L’energia reattiva è l’energia elettrica assorbita, e quindi dissipata, dai macchinari industriali anche quando non sono in funzione. Questo, aumenta le perdite di rete causando una riduzione di efficienza dell’infrastruttura elettrica nazionale, per questo potrebbe essere addebitata sulla bolletta luce. Penali e tariffe per l’energia reattiva si applicano solo ai clienti con potenza impegnata >16,5kW. Quindi, non riguarda le utenze domestiche, che di norma hanno una potenza tra i 3kW e i 15 kW, e sulle quali l’impatto dell’energia reattiva è minimo, ma interessa quelle aziendali dove il rilascio di energia reattiva da parte dei macchinari industriali è significativo.
Per l’attivazione delle offerte luce hai bisogno:
e ti consigliamo di avere a portata di mano una copia della tua bolletta energetica, in questo modo saremo in grado di proporti l’offerta migliore per te. Non preoccuparti non è obbligatorio caricarla online.
Tutti i mesi! La trovi disponibile nella tua area riservata.
Le condizioni economiche della tua offerta si rinnovano allo scadere del periodo di validità delle stesse, indicato in ogni bolletta.
Almeno 90 giorni prima della scadenza ti invieremo una comunicazione scritta con il dettaglio delle eventuali variazioni proposte in modo che tu possa valutare di restare con noi o recedere dal contratto secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.
Per maggiori dettagli consulta le CTE sottoscritte.
Cosa è il Fastweb Energia Green Kit?
Fastweb ti rende protagonista di scelte virtuose e pratiche sostenibili, aiutandoti a comunicarle tramite strumenti digitali personalizzati. L'energia fornita con le offerte dedicate ai clienti non domestici Altri Usi (escluse le forniture intestate a persone fisiche, le pertinenze, i condomini e le pubbliche amministrazioni) proviene al 100% da fonti rinnovabili, certificate dalle Garanzie d’Origine (direttiva CE 2009/28/CE) gestite dal Gestore dei Servizi Energetici. Per questo motivo riceverai gratuitamente il Fastweb Energia Green Kit, un nuovo strumento digitale che ti permette di utilizzare il logo Green di Fastweb per le comunicazioni della tua azienda.
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Il PUN è il prezzo all’ingrosso dell’elettricità (Prezzo Unico Nazionale), pubblicato dal Gestore Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org e variabile mensilmente.
Il PUN monorario è la media aritmetica mensile di tutte le quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale in ciascun mese di prelievo.
Ti sarà sempre fatturato il valore del PUN a consuntivo, cioè potrai conoscere il valore del PUN il mese successivo all’effettivo consolidamento del valore stesso.
Il corrispettivo a consumo, o spread, è un contributo applicato dal Fornitore in base alle dinamiche di mercato, è fisso ed invariabile per l’intera durata delle CTE. Quindi, la formula del tuo prezzo, moltiplicato per i consumi, è data da: PUN monorario (prezzo all’ingrosso) + contributo a consumo.
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