Il Regolamento (UE) n.910/2014 eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) introduce, all’art. 3, due definizioni:
- n.ro 33), validazione temporale elettronica, definita come: “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”;
- n.ro 34), validazione temporale elettronica qualificata, definita come: “una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42”, ovvero:
a) collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
b) si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato;
c) è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.
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Per l’acquisto delle marche temporali è necessario rivolgersi ad un prestatore di servizi fiduciari qualificati (Time Stamping Authority - TSA), che sia conforme al Regolamento UE n.910/2014 eIDAS ed accettato dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). A titolo di esempio, possiamo menzionare: Aruba, Infocert, Namirial, Poste Italiane, ecc.
Tecnicamente, il servizio è basato sull’uso di funzioni di hashing. L’hash è un’impronta di un documento informatico, composta da una sequenza di lettere e numeri, che dipende dal suo contenuto. Anche piccolissime modifiche al contenuto del documento, determinano contestualmente la modifica del valore dell’hash.
Includendo nell’hash il riferimento temporale, si genera, per ogni documento, un'impronta inequivocabile.
L’impronta consentirà di identificare, univocamente, non solo il contenuto del documento ma anche il momento, esatto, in cui è stato creato ed al quale fare riferimento.
Non tutti i documenti prodotti digitalmente richiedono l’apposizione di una marca temporale, ma solo gli atti dove è importante definire legalmente, e con certezza, la data di creazione degli stessi.
Possiamo elencare, a titolo esemplificativo:
- Atti pubblici
- Scritture private
- Contratti, fatture, ordini
- Richieste di linee di credito
- Anticipi su forniture o esportazioni
- Finanziamenti a medio e lungo termine
La validità e l’efficacia probatoria dei documenti informatici è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
- Art. 20, comma 1-bis, CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), secondo cui “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
- Art. 53, comma 1, DPCM del 22 febbraio 2013 secondo cui: “Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore”.
- Art. 41, Regolamento (UE) n.910/2014 eIDAS, secondo cui: ”1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata. 2. Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. 3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri”.
Dal dettato normativo possiamo dedurre che, l’apposizione di una marca temporale, su un documento elettronico, permette di dare data certa al documento, consentendo di ricollegare allo stesso una data ed un orario giuridicamente opponibile ai terzi ed ammissibile come prova nei procedimenti giudiziari di tutti gli Stati membri.
La validità della marca temporale non può essere inferiore ai venti anni e può essere apposta su qualsiasi file, con o senza la firma digitale.
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Firma digitale e marca temporale, se apposte insieme, permettono di provare che il documento firmato digitalmente aveva un contenuto specifico, nello stesso momento in cui la marca temporale è stata apposta.
La marca temporale, infine, estende la validità temporale del documento informatico oltre la durata della firma digitale (cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza 13/02/2019 n° 4251). Quindi, anche nel caso in cui il certificato di una firma digitale dovesse scadere o fosse revocato, la marca temporale permetterebbe di provare che il momento di apposizione della firma digitale è antecedente alla scadenza o alla revoca del certificato stesso, con un’estensione di validità pari alla durata di validità della marca temporale stessa, quindi per un tempo non inferiore ai 20 anni.
Ho pubblicato per A.N.CO.T. diversi articoli in ambito giuridico-fiscale.