Bonus Sociale

Contributo straordinario ai clienti in disagio economico

Il c.d. D.L. Bollette (n. 19/2025) ha istituito per il 2025 un contributo straordinario e temporaneo del valore di €200 da erogare in tre mesi sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con ISEE fino a €25 mila.

Per i clienti che già beneficiano del Bonus Sociale per Disagio Economico

Il contributo straordinario verrà erogato in rate pari a €1,64/giorno, automaticamente in bolletta, per i consumi dal 1° aprile 2025 al 31 luglio 2025, sommandosi al Bonus Sociale.

Per i clienti che non beneficiano del Bonus Sociale per Disagio Economico

Per ottenere il contributo, è necessario che presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sul Portale INPS per ottenere un’attestazione ISEE minore o uguale di €25mila, entro dicembre 2025.

A seguito del rilascio dell’attestazione ISEE, il SII comunicherà a Fastweb i clienti aventi diritto al contributo speciale che verrà automaticamente riconosciuto in bolletta in tre mesi, in rate pari a €2,25 euro/giorno, a partire da giugno e fino a gennaio 2026.


In caso di cambio Fornitore di energia, o di variazioni delle condizioni economiche (CTE) dell’offerta, il contributo continuerà ad essere erogato, senza interruzioni, fino al termine della validità del diritto.

Bonus sociale per disagio economico

Il bonus sociale per disagio economico è uno sconto riconosciuto sulle bollette di energia elettrica e gas, introdotto dal Governo e gestito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, al fine di fornire un aiuto economico alle famiglie in situazioni di difficoltà finanziaria.

Questo beneficio è concesso in modo automatico a tutti i clienti finali che ne posseggono i requisiti.

Le novità del bonus sociale a partire dal 2021

Dal 1° gennaio 2021, è possibile ottenere il bonus per disagio economico presentando annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questa dichiarazione attesta la situazione reddituale (ISEE) e serve come requisito per richiedere il bonus.

Come ottenere il bonus luce: i requisiti

Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici. Inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 15.000 euro);
  • nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 30.000 euro) (*);
  • nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato (SII), ovvero una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture di energia elettrica e gas. Una volta ricevuti i dati dall’INPS lo stesso provvederà a trasferire la compensazione prima al distributore di zona e successivamente al fornitore che provvederà all’applicazione dello sconto in bolletta.

Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica almeno un mese prima della scadenza del bonus precedente (la data di inizio agevolazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della presentazione della DSU ovvero il primo giorno del mese in cui il SII fa le sue verifiche ed invia le notifiche a venditori e distributori).

Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza e qualora ne possegga i requisiti, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura di energia elettrica e gas.

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione. Maggiori informazioni in merito è possibile reperirle sul sito dell’Autorità al link https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm.

In caso di cambio Fornitore di energia, o di variazioni delle condizioni economiche (CTE) dell’offerta, il Bonus Sociale continuerà ad essere erogato, senza interruzioni, fino al termine della validità del diritto.

Bonus sociale per disagio fisico

Il Bonus Sociale per disagio fisico è un'agevolazione introdotta dalla normativa nazionale e successivamente attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a favore di tutti i clienti domestici affetti da grave malattia, o titolari di una fornitura elettrica presso un domicilio in cui viva un soggetto affetto da grave malattia, tale da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la sopravvivenza e alimentate ad energia elettrica ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

Questo Bonus viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente, ma è comunque cumulabile con il Bonus Sociale per disagio economico, per coloro che ne hanno diritto.

L'entità del sostegno varia in base a quanto consumano annualmente le apparecchiature mediche salvavita.

Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare la sezione dedicata ai Bonus Sociali sul sito web dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Agevolazioni per le popolazioni del centro Italia e di Ischia interessate dagli eventi sismici degli anni 2016-2017

In attuazione della Legge di Bilancio 2025, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera 8/2025/R/com, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2025, gli aiuti a favore dei soggetti titolari di forniture site nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del D.L. 189/2016 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia) colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Le agevolazioni sono previste per le forniture:

  1. site nelle zone rosse, istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
  2. relative a immobili inagibili, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato:
    1. entro il 30 aprile 2021 la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
    2. entro il 31 dicembre 2021 istanza al proprio venditore.

Sono inoltre state prorogate le agevolazioni per le forniture volte ad alimentare le soluzioni abitative di emergenza SAE/MAPRE fino al completamento della ricostruzione, ovvero fino alla data di richiesta di cessazione o voltura di utenza.

Il riconoscimento dell’agevolazione è automatico per le forniture relative a SAE/MAPRE già attive. In caso di subentro o voltura a seguito di nuova assegnazione della struttura abitativa di emergenza, l’agevolazione verrà riconosciuta su istanza del cliente, mediante l’invio di apposita autocertificazione, entro 30 giorni dal trasferimento nella struttura.

Per maggiori informazioni puoi contattare il Servizio Clienti Fastweb al numero 800 77 8383.

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